Lo statuto

STATUTO

dell’Associazione di Promozione Sociale

“ASSOCIAZIONE PROTEZIONE DIRITTI E LIBERTÀ PRIVACY APS”

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: “ASSOCIAZIONE PROTEZIONE DIRITTI E LIBERTÀ PRIVACY APS”, con sede in Rimini, Via Edelweiss Rodriguez Senior n.13 operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

L’Associazione potrà avere sedi secondarie e la loro eventuale istituzione potrà essere decisa con delibera dal Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è illimitata e non persegue finalità di lucro essendo, dunque, vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

–  organizzazione e gestione di attività culturali, incluse pubblicazioni cartacee o digitali, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale;

– organizzazione e gestione di attività di educazione, istruzione e formazione anche professionale, nonché attività culturali di interesse generale e sociale;

– promozione e gestione di servizi strumentali ad altri enti del terzo settore;

– promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.

– promozione, organizzazione studio, sviluppo, ricerca di nuove tecnologie e strumenti, accessori, complementari ed integrativi nell’ambito dello sport, musica, socio-assistenziale, sanità, etc. per il perseguimento delle finalità statutarie;

In particolare, allo scopo di perseguire le finalità dichiarate nell’interesse prevalente dei propri associati ma anche della collettività, si impegna a:

  1. Organizzare attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, programmi televisivi e radiofonici, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni ed attività di formazione proprie e dei soggetti con cui collabora;
  2. Fornire ai propri soci servizi, beni o altri strumenti utili allo sviluppo della propria cultura, professione e conoscenza, tutelando e rappresentando a livello nazionale ed internazionale gli interessi culturali, sociali ed economici dei suoi associati e delle organizzazioni a loro afferenti, che contribuiscono alla tutela dei diritti e libertà delle persone con particolare riguardo al trattamento dei dati personali;
  3. Promuovere attività di studio e ricerca, formazione, convegni, conferenze, progetti, collaborazioni con Università, Istituti di ricerca, Autorità ed ogni altro Ente finalizzato al progresso sociale, culturale e scientifico, nonché alla sensibilizzazione pubblica, con particolare riferimento ai temi dell’innovazione tecnologica e della protezione dei dati personali, al fine della tutela dei diritti e libertà delle persone;
  4. Promuovere, d’intesa con le istituzioni politiche, le organizzazioni economiche, sociali e culturali a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei propri associati;
  5. Promuovere il progresso sociale, culturale e scientifico, con particolare riferimento ai temi dell’innovazione tecnologica e della protezione dei dati personali, ponendo in essere tutto quanto si renda a tal fine necessario e/o utile;
  6. Organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, assistenza e consulenza ai propri associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico e di supporto, sia direttamente che attraverso i propri partners;
  7. Designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi, associazioni e commissioni, nazionali ed internazionali, dei quali decida di fare parte;
  8. Promuovere i sistemi di gestione di qualità, dei servizi, dei processi e dei prodotti, nonché le certificazioni e le qualificazioni delle competenze dei suoi associati e gli enti con cui collabora e delle organizzazioni di loro riferimento
  9. Promuovere, favorire e programmare attività e iniziative di collaborazione e stimolo con enti pubblici ed altri soggetti privati al fine di realizzare una più incisiva attuazione delle proprie finalità sociali;
  10. Svolgere qualsiasi attività, compresa la stipulazione di convenzioni e contratti con enti pubblici ed altri soggetti privati, nonché con altre associazioni aventi comuni scopi e finalità;
  11. Stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’acquisto in proprietà di beni mobili e immobili e la conclusione di convenzioni di qualsiasi genere;
  12. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
  13. Promuove le nuove tecnologie in genere ed in particolare nell’ambito dell’informazione, della cybersecurity, sia in termini di studio, ricerca, formazione, finanziamento, adozione ed utilizzo come strumenti anche nell’ambito delle proprie attività statutarie, ordinarie amministrative, di informazione e collaborazione con i soci, gli aspiranti soci, i volontari, i beneficiari, e tutta la comunità, con tutti i mezzi di comunicazione.
  14. I nomi ed i riferimenti per il contatto di tutti gli organi dell’associazione, ed i referenti dei progetti, sono pubblicati nei canali di divulgazione (sito internet, social, etc.) al fine di consentire la più ampia conoscenza, trasparenza, divulgazione delle attività statutarie, nonché favorire il contatto diretto, purché non in contrasto con eventuali delibere del consiglio direttivo.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi a norma dell’art. 7 del D.Lgs. n.117/2017 realizzando dette attività anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare, immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. L’Associazione potrà, inoltre, effettuare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci.

Art. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, serate ricreative, ecc…);
  • beni mobili, mobili registrati e beni immobili di proprietà;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea, che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione, con le modalità di convocazione della stessa.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme e provvedimenti di attuazione.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividono le finalità, che attraverso l’adesione all’ente, decidono di perseguirne lo scopo e scelgono di sottostare al presente statuto e agli eventuali regolamenti adottati. I soci hanno tutti stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione senza nessun tipo di discriminazione o limitazione. Il numero degli associati persone giuridiche enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione sociale.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per legge e, quand’anche si dovesse scendere sotto la soglia minima prevista, l’Associazione potrà provvedere a reintegrarlo nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina del Terzo Settore. I membri dell’Associazione si impegnano all’atto della loro ammissione a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato ed è esclusa la temporaneità della carica associativa, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

I soci dell’Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

Soci ordinari: persone fisiche maggiorenni che contribuiscono all’interno o all’esterno delle organizzazioni a loro afferenti alla tutela dei diritti e libertà delle persone con particolare riguardo al trattamento dei dati personali;

Soci sostenitori: persone fisiche maggiorenni, persone giuridiche enti o istituzioni che, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico contribuiscano ai progetti, allo scopo ed alle finalità dell’associazione;

Soci fondatori: persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione;

Soci onorari: sono considerati soci onorari coloro che, individuati tra studiosi di chiara fama, abbiano particolari benemerenze in campo scientifico, accademico e/o professionale afferenti all’oggetto associativo e vengano nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita la volontà di essere ammessi, l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La validità della qualità di associato si considera efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento scritto e motivato e contro detta decisione è ammesso appello nei 30 gg successivi all’Assemblea generale che deciderà in occasione della prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo, per il tramite del consigliere o dell’associato delegato, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale trasmissione del titolo di socio.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 60 gg dal termine fissato dal Consiglio Direttivo per il versamento;
  • per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro 30 gg dalla comunicazione dello stesso in forma scritta, alla prima assemblea dei soci sarà comunicato il provvedimento adottato, in applicazione dell’art. 25 par. 1 lettera e) del D.Lgs. 117/2017. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e degli eventuali corrispettivi specifici versati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi, i regolamenti, i libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia secondo le modalità che saranno stabilite con apposito regolamento dall’organo direttivo.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa annuale nei tempi e nei modi stabiliti annualmente con delibera del Consiglio Direttivo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e provvede ad iscriverli nel Registro Unico dei Volontari istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato Scientifico (organo facoltativo);
  • il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
  • l’Organo di Controllo (organo facoltativo).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da questa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate, con un preavviso minimo di 10 gg rispetto alla data stabilita per l’adunanza, mediante avviso scritto da pubblicare sul sito internet dell’Associazione e trasmettere via e-mail agli indirizzi di posta elettronica forniti dagli associati e inseriti nel Libro soci.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale e il termine entro il quale la stessa debba essere versata su proposta del consiglio direttivo;
  • elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
  • approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l’identità del socio;
  • è informata sull’esclusione dei soci su provvedimento deliberato dal Consiglio Direttivo;
  • è informata sulla reiezione di domande di ammissione su provvedimento deliberato dal Consiglio Direttivo;
  • fissa le linee generali di indirizzo dell’attività annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali su proposta del Consiglio Direttivo;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, la trasformazione, la fusione o scissione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto, in remoto con il supporto ed avvalendosi anche di nuove tecnologie (idonee all’identificazione dei soci).

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti in un apposito Registro.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo stesso può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Il Consiglio Direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario;
  • se previsto, nomina i membri del Comitato Scientifico e del Coordinatore Scientifico che lo presiede;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sull’eventuale rigetto delle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
  • Propone le quote associative annuali;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

È convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti in un apposito Registro.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente, nominato in seno al Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti dall’Assemblea, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 – Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 – L’Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Il Comitato Scientifico, il Coordinatore ed i Progetti

È istituito facoltativamente nell’ambito dell’Associazione un Comitato Scientifico avente un ruolo consultivo nelle scelte istituzionali e politiche dell’Associazione. Il Comitato può essere composto sia da soci dell’Associazione sia da persone fisiche non associate ma di particolare rilevanza nel panorama istituzionale e di mercato (con provate competenze e specializzazioni nel campo della sicurezza e protezione dei dati personali o sui diritti e libertà delle persone), che da membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico è presieduto da un Coordinatore Scientifico anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato dura in carica un anno, con possibilità di rinnovo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire specifici settori di attività o progetti a cui possono manifestare interesse i soci, favorendo anche la formazione di gruppi di lavoro a cui possano prendere parte solo gli associati o soggetti espressamente individuati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico. I gruppi di lavoro afferenti a tali specifici settori di interesse sono denominati “Progetti”. All’interno di ciascun Progetto è nominato un “Referente”. Il referente può essere un socio o un membro del Comitato Scientifico. Alle riunioni del Progetto partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo. I referenti dei Progetti aggiornano e riferiscono direttamente al Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di Terzo Settore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore e piena operatività del RUNTS.

 

 

Rimini, lì 19/04/2022

 

Presidente:                 Gloriamaria Paci

Vice Presidente:         Luca Di Leo

Segretario:                  Beatrice Pasini

 

Componenti Comitato Scientifico: Luciano Delli Veneri e Amedeo Martina

In ricordo del professor Stefano Rodotà
Fonte: YouTube Librerie Arion e Radiophonica Perugia